Art. 1 - Costituzione
Sotto la denominazione "Associazione Svizzera Sottufficiali, Sezione di Lugano e Dintorni, si è costituita il 4 dicembre 1936, una sezione dell'Associazione Svizzera Sottufficiali (in seguito ASSU Lugano) ai sensi dell'articolo 60 del codice Civile Svizzero.
La sede dell'ASSU Lugano è presso il domicilio del Presidente in carica.
Art. 2 - Scopi
L'ASSU Lugano è apartitica, aconfessionale e indipendente. L'Associazione si impegna positivamente a sostenere la libertà, i'indipendenza e la volontà di difesa del nostro Paese.
Gli scopi dell'Associazione sono:
Art. 3 - Membri
Ogni cittadino svizzero in possesso dei diritti civili che abbia raggiunto la maggior età, oppure assolto una scuola reclute, oppure passato l'età dei giovani tiratori, può essere membro dell'ASSU Lugano. Le categorie sono così suddivise:
Art. 4 - Ammissioni
Chi desidera fare parte dell'ASSU Lugano deve presentare domanda accettando l'adesione agli statuti. L'ammissione può avvenire in ogni tempo e deve essere approvata dal Comitato della sezione.
Art. 5 - Espulsione
Per motivi gravi e in seguito a inchiesta esperita dal Comitato, il Comitato può rifiutare l'ammissione di un candidato o pronunciare l'espulsione immediata di un socio. Contro la decisione di espulsione è data facoltàdi ricorso all'Assemblea Generale entro 30 giorni al Comitato, in forma scritta al Presidente.
Art. 6 - Dimissioni
Le dimissioni, debitamente motivate, devono essere presentate per iscritto al Comitato. Le dimissioni hanno validità al 31 dicembre.
Art. 7 - Soci Veterani e Veterani d'onore
I soci Veterani e Veterani d'onore sono automaticamente soci della "SUOV-Veteranenvereiningung". Il Comitato della sezione offre agli stessi il distintivo di socio Veterano o socio Veterano d'onore.
Art. 8 - Soci Onorari
Possono essere nominati soci Onorari dell'ASSU Lugano gli ufficiali, i sottufficiali, i soldati, i non incorporati, i magistrati o altri cittadini svizzeri.
I soci onorari hanno alla Assemblea Generale gli stessi diritti delle altre categorie di soci.
Art. 9 - Organi dell'associazione
Gli organi dell'Associazione sono:
a) L'Assemblea Generale;
b) Il Comitato;
c) La commissione di revisione;
d) La commissione tecnica.
Art. 10 - Assemblea Generale
L'Assemblea Generale è formata da tutti gli aderenti all'Associazione e si riunisce ordinariamente una volta all'anno entro il 31 marzo o straordinariamente per iniziativa del Comitato o su domanda scritta di almeno un quinto dei membri dell'ASSU Lugano.
L'Assemblea Generale è valida qualunque sia il numero di soci presenti.
Art. 11 - Trattande Assemblea Generale
L'elenco delle trattande deve figurare nell'avviso di convocazione e spedito ai membri almeno otto giorni prima dell'Assemblea, riservato però il caso d'urgenza che deve essere approvato dai tre quarti dei socipresenti.
Art. 12 - Compiti Assemblea Generale
Di regola l'Assemblea Generale ordinaria:
a) Approva i conti annuali;
b) Delibera sul programma d'azione per l'anno entrante;
c) Nomina il Presidente, i membri di Comitato, i Revisori e le commissioni speciali;
d) Delibera sulle proposte del Comitato;
e) Decide su tutti gli oggetti non espressamente riservati da altri organi dell'associazione;
f) Proclama i soci onorari;
g) Fissa la tassa sociale.
Art. 13 - Votazioni in Assemblea Generale
L'Assemblea Generale delibera a semplice maggioranza dei soci presenti, salvo i casi dove espressamente è previsto altrimenti.
Le nomine possono essere fatte a scrutinio segreto, se così richiesto dall'Assemblea.
In casi di parità decide il doppio voto del Presidente del giorno.
Art. 14 - Il comitato
Il Comitato rimane in carica per tre anni; il periodo di nomina corrisponde a quello del Comitato Centrale ASSU. Il Comitato è composto da tre a undici membri, i quali sono sempre rieleggibili.
La carica di membro è obbligatoria almeno per un periodo di tre anni. Ad eccezione del Presidente, nominato dall'assemblea, il Comitato si costituisce da sé. A dipendenza delle esigenze, il Comitato può istituire commissioni speciali.
Art. 15 - Compiti Comitato
Il Comitato è l'organo esecutivo, esso:
a) Amministra la Sezione e la rappresenta di fronte a terzi;
b) Designa nel proprio seno il Vice Presidente, l'Alfiere, il Direttore Tecnico, un segretario e un
cassiere;
c) Convoca le Assemblee almeno otto giorni prima e da esecuzione alle loro decisioni;
d) E' intermediario fra la sezione e le altre Associazioni;
e) Designa i delegati alle Assemblee.
Le deliberazioni del Comitato sezionale sono valide se è presente almeno due terzi dei suoi membri.
Art. 16 - Riunioni Comitato
Il Comitato si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritiene opportuno o su proposta di almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione è fatta dalla presidenza.
Art. 17 - Commissioni Speciali
Per compiti determinati il Comitato potrà essere coadiuvato da speciali commissioni, nominate dal Comitato stesso.
Art. 18 - Commissione di revisione
La Commissione di revisione si compone di due revisori e un supplente. L'Assemblea Generale dei soci nomina i revisori che stanno in carica per un periodo di due anni.
Art. 19 - Direttore tecnico
Il Direttore tecnico è responsabile della esecuzione del programma di lavoro federale obbligatorio e facoltativo e del programma stabilito dal comitato.
Art. 20 - Patrimonio Sociale
Il Patrimonio sociale è costituito:
a) Dal fondo sociale e dal suo reddito;
b) Dalle tasse sociali stabilite dall'Assemblea;
c) Da contributi volontari.
Art. 21 - Amministrazione sociale
La Sezione risponde di fronte a terzi unicamente con il proprio patrimonio sociale. Essa provvede all'incasso delle tasse sociali entro il 30 aprile di ogni anno. I conti chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 22 - Soci morosi
I soci morosi saranno invitati al pagamento delle tasse. Trascorso il secondo anno senza che abbiano adempiuto ai loro obblighi, l'Assemblea può decretare la radiazione dalla Sezione.
Art. 23 - Spese Ordinarie
Le spese ordinarie sono:
a) Spese d'amministrazione;
b) Contributi annui alle Associazioni mantello;
c) Ricompense e sovvenzioni per lavori, conferenze, esercizi, corsi, rappresentanze, onoranze, ecc. preventivamente approvate all'Assemblea e in casi di urgenza dal Comitato. Il comitato ha facoltà di disporre annualmente sino alla somma di CHF 2'000.- (duemila) come credito libero.
Art. 24 - Revisioni degli statuti
Le proposte per la revisione dello statuto devono essere presentate al Comitato entro il 31 dicembre. Il tenore delle modifiche proposte deve essere messo a disposizione di tutti i soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea, convocata per deliberare sulle medesime.
Art. 25 - Validità modifiche statuti
Lo statuto e le decisioni sulla revisione dello statuto saranno valide solo se approvate col voto di almeno due terzi dei soci presenti, riservata l'approvazione delle Associazioni mantello.
Art. 26 - Scioglimento della sezione
Lo scioglimento della sezione può essere proposto da un quinto dei soci e dal Comitato. Lo scioglimento della sezione non può essere deciso che da un'Assemblea Generale espressamente convocata per deliberare in merito. L'avviso di convocazione per l'Assemblea Generale di scioglimento deve essere spedito a tutti i soci almeno tre settimane prima della data dell'Assemblea. La decisione di scioglimento non è valida se non è accolta da almeno tre quarti dei presenti.
Art. 27 - Distribuzione Patrimonio Sociale
In caso di scioglimento il patrimonio sociale viene amministrato dal Comitato Centrale, il quale s'impegna a rendere la somma depositata qualora l'Associazione venga ricreata.
Art. 28 - Disposizioni Finali
Nei casi non previsti dal presente statuto, valgono le disposizioni dello statuto federale dell'ASSU e in seguito quelle del Codice delle obbligazioni.
Art. 29 - Validità statuto
Il presente statuto, approvato dall'Assemblea Generale dei soci del 10 febbraio 2023, abroga quello del 21 gennaio 1978 ed entra in vigore appena ottenuta l'approvazione del Comitato Cantonale e del Centrale ASSU.
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